La CTU psicologica è l’esito di situazioni molteplici e ci si arriva per ragioni differenti. Può trattarsi di una scelta del Giudice, provenire dalla Parte oppure da Terzi.
Indipendentemente dalle modalità con le quali si arriva a questo scenario , lo scopo è valutare la realtà familiare e di vita del/dei minore/i coinvolto nel processo separativo della coppia, in maniera che il Giudice possa decidere con cognizione di causa la migliore soluzione di affidamento dei figli.
Il Giudice dunque, arriva alla nomina di un Esperto di sua fiducia, il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) e gli conferisce formalmente l’incarico durante l’Udienza di nomina.
A tale incontro solitamente vengono nominati e possono essere presenti anche i relativi CCTTPP (Consulenti Tecnici delle Parti), che hanno la funzione di collaborare con il CTU , nella migliore delle ipotesi ad una consulenza collegiale , in cui si lavora congiuntamente nell’interesse dei minori coinvolti.
Contestualmente il Giudice formula il c.d. quesito peritale cui il proprio ausiliario risponderà dopo aver espletato accuratamente le indagini. Il CTU pertanto orienta la propria attenzione al quesito peritale, così le Parti possono richiedere di verbalizzare specifici aspetti che ritengano di interesse, adattandolo al caso specifico.
Esempio di quesiti consulenziali
Previo esame degli atti e audizione dei coniugi, sottoposti gli stessi a test psicoattitudinali nonché ad altro tipo di esame ritenuto utile, anche di carattere medico, osservati altresì i minori, nel caso in cui fosse necessario e sottoposti gli stessi a tutte le indagini ritenute necessarie e, infine, espletato ogni opportuno approfondimento, anche presso terzi, dica il consulente se il regime di visite e di affidamento attuale sia conforme all’interesse dei minori e idoneo a garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato continuativo e sereno con entrambi i genitori, indicando, in caso contrario, le opportune modifiche da apportare nell’interesse esclusivo dei minori, evidenziando eventualmente se sussistano motivi tali da sconsigliare un affidamento condiviso, esplicitandone in caso affermativo le ragioni e indicando quali siano le migliori condizioni di permanenza dei minori presso ciascun genitore.
Si vedano a tale proposito i quesiti standard del Tribunale Civile di Roma relativi alle CTU in tema di separazione e affidamento.
Il CTP ( Consulente Tecnico della Parte) ha la funzione di esplicitare al CTU ragioni e motivazioni della Parte, quando lecite e formulate nell’interesse di mantenere e migliorare la relazione genitoriale.
Ha al tempo stesso il dovere, quando riscontra comportamenti ostativi, di esplicitare tali comportamenti e aiutare la Parte a ragionare in un’ottica di responsabilità bi-genitoriale.
Il CTP inoltre, controlla l’operato del CTU da un punto di vista metodologico , muovendo in caso di necessità note critiche, osservazioni e istanze.
Al termine delle operazioni peritali, in risposta all’Elaborato Tecnico del CTU, i CCTTPP possono rispondere con un Elaborato Tecnico di Parte, di cui il CTU dovrà tenere conto.
Riassumiamo i passaggi chiave del procedimento che sono i seguenti:
- Nomina del CTU e consegna del Quesito peritale. Il CTU presente, accetta l’incarico prestando giuramento.
Il Giudice formula il quesito peritale cui il CTU deve rispondere dopo aver analizzato accuratamente la coppia, il/i minore/i , le relazioni interne ai sistemi in gioco e in particolare la qualità delle relazioni genitore-figlio.
Il CTU stabilisce la data di inizio delle operazioni peritali.
Al primo incontro di CTU sono presenti :
- Il CTU
Le Parti (la mamma e il papà)
- I CCTTPP
Il CTU incomincia con un colloquio della coppia che ascolta congiuntamente, come in tutto il processo valutativo, allo scopo di rispondere al quesito peritale, focalizzando sulle dimensioni più significative a questo fine.
Il CTU deve muoversi all’interno di una metodologia chiara e ben definita che comunica e concorda con i CCTTPP.
Egli dovrà svolgere una serie considerevoli di operazioni, organizzate in un calendario che potrebbe essere il seguente, in linea con il Protocollo di Milano:
- 4 colloqui individuali, 2 per ciascun genitore
- 2-3 colloqui con la coppia
- 2 colloqui/incontri individuali con il minore
- Incontri individuali con gli adulti e con il minore per la somministrazione dei TEST
- Incontri congiunti : padre-figlio; madre-figlio; genitori-figlio
- Incontri con eventuali altri componenti significativi della famiglia allargata
- Incontri con operatori che possono fornire informazioni utili (insegnanti, operatori sociali, medici etc.)
- 2 visite domiciliari, se ritenuto necessario, presso entrambe le abitazioni dei genitori
- un incontro di restituzione con la coppia
- un incontro di restituzione con il minore, ove l’età e lasituazione lo consenta
- un incontro di confronto e discussione con i CCTTPP, ove il clima lo consenta
Al termine di tale processo il CTU stila il proprio elaborato per rispondere puntualmente ai quesiti posti dal Giudice. Il CTU deve trasmettere la propria relazione alle Parti che hanno un termine per trasmettere le proprie osservazioni all’esperto. Il CTU depositerà quindi in cancelleria la propria consulenza, le osservazioni dei CCTTPP ed una valutazione su queste ultime.
Esempio di Indice della Consulenza
- Incarico
- Calendario delle operazioni consulenziali
- Metodologia scientifica
- Descrizione dettagliata degli incontri consulenziali effettuati
- Test effettuati
- Profili psicologici dei soggetti
- Considerazioni conclusive
- Risposta ai quesiti
- Allegati
Vista l’importanza e la delicatezza delle conclusioni elaborate dal CTU , le quali impatteranno in modo significativo sull’assetto emotivo-relazionale dei minori coinvolti, il CTU stesso dovrebbe essere estremamente attento nel valutare il grado di validità ed attendibilità dei dati su cui fonda le proprie convinzioni, anche indicando fonti e metodologie scientifiche utilizzate, escludendo categoricamente di fondare il proprio giudizio su convinzioni personali e non ancorate scientificamente, esplicitando i limiti del proprio studio ed integrando le ipotesi alternative proposte dai CCTTPP.
Il CTU è inoltre tenuto ad allegare tutta la documentazione utilizzata (verbali dei colloqui, registrazioni audio-video, protocolli dei TEST etc.).
Il Giudice in quanto peritus peritorum può accogliere o rigettare le conclusioni del CTU , autonomamente oppure su stimolo del CTP, quando questi evidenzi i vizi logici, le contraddizioni e/o inesattezze nella relazione del consulente d’ufficio.
Il lavoro del CTP acquisice una valenza anche nella misura in cui fornisce uno stimolo verso l’accertamento della realtà dei fatti e nel caso in cui vengano mosse alla CTU censure precise da parte di un CTP il Giudice che intende disattenderle ha l’obbligo di motivare adeguatamente tale scelta.
Ricordiamo quindi che l’accoglimento o il rigetto della CTU da parte del Giudice può essere autonomo oppure venir stimolato dalle osservazioni dei CCTTPP, nella misura in cui queste evidenziano limiti, contaddizioni ed errori logici.
Qualora infatti vengano mosse alla CTU censure precise da parte di un CTP il Giudice che intende disattenderle ha l’obbligo di motivare adeguatamente tale scelta.
Allo stesso modo nel caso in cui ritiene di volersi discostare dalle indicazioni del CTU ha altresì l’obbligo di motivare il suo dissenso, indicando le motivazioni per cui ritiene erronee le conclusioni del CTU, ovvero gli elementi probatori, i criteri valutativi e le argomentazioni logiche con cui si pone in contrasto.
Il Giudice ha inoltre a disposizione una pluralità di interventi in questi casi, ad es. può disporre un supplemento delle indagini quando la consulenza sia ritenuta incompleta, oppure sostituire il consulente per gravi motivi e rinnovare le indagini affidandole ad un nuovo consulente.
E’ importante tenere ben presente che lo scopo di questo lavoro è la tutela dei minori coinvolti individuando la migliore soluzione di affido nello specifico caso in esame. Una stretta collaborazione, tra CTU e Parti, nei casi in cui ciò sia possibile, è senz’altro la soluzione migliore per giungere ad un’accordo condiviso, nell’interesse dei figli.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 61 c.p.c. – Consulente tecnico
Art. 62 c.p.c. – Attività del consulente
Art. 63 c.p.c. – Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente
Art. 64 c.p.c. – Responsabilità del consulente
Art. 191 c.p.c. – Nomina del consulente tecnico
Art. 192 c.p.c. – Astensione e ricusazione del consulente
Art. 193 c.p.c. – Giuramento del consulente
Art. 194 c.p.c. – Attività del consulente
Art. 195 c.p.c. – Processo verbale e relazione
Art. 196 c.p.c. – Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente
Art. 197 c.p.c. – Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio
Art. 201 c.p.c. – Consulente tecnico di parte